
Introduzione
La sicurezza delle reti e dei sistemi informativi è diventata una priorità fondamentale per l'Unione Europea, in un contesto in cui le minacce informatiche sono sempre più frequenti e sofisticate. A fronte di tale esigenza, la Direttiva (UE) 2022/2555, nota come NIS2, è stata adottata con l’obiettivo di rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche, garantendo una protezione adeguata contro gli attacchi informatici. Uno degli aspetti salienti di questa direttiva riguarda la disciplina delle ispezioni, uno strumento essenziale per verificare la conformità degli Stati membri e degli operatori alle misure di sicurezza imposte dalla stessa direttiva.
La NIS2, che abroga e sostituisce la Direttiva 2016/1148 (NIS), stabilisce requisiti più stringenti in merito alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, nonché una maggiore responsabilità per le autorità competenti nazionali. In tale contesto, le ispezioni sono strumenti che permettono di monitorare l'effettivo rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea.
Obiettivi e struttura della Direttiva NIS2
La Direttiva NIS2 si inserisce in un quadro normativo più ampio che mira a garantire la sicurezza dei sistemi informativi e delle infrastrutture critiche in Europa. Essa si rivolge a una serie di soggetti chiave, tra cui operatori di servizi essenziali (OES) e fornitori di servizi digitali (DSP), stabilendo misure di sicurezza obbligatorie per proteggere le loro reti e i loro sistemi informativi da attacchi informatici e da altre vulnerabilità.
Nello specifico, la Direttiva prevede che ogni Stato membro debba designare le autorità competenti per la gestione delle attività di sorveglianza e di verifica delle misure di sicurezza adottate dagli OES e dai DSP; tali ispezioni rappresentano uno degli strumenti fondamentali per garantire che tali misure siano effettivamente implementate.
Le ispezioni e altri strumenti di monitoraggio
L’articolo 19 della Direttiva NIS2 stabilisce che le autorità competenti per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi devono avere il potere di effettuare ispezioni presso gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali. Le ispezioni sono finalizzate a garantire la conformità alle normative europee in materia di sicurezza informatica e a verificare che le misure di sicurezza siano adeguate e siano state adottate correttamente.
In base al testo della Direttiva, le ispezioni possono essere effettuate in diverse modalità, sia in loco che attraverso strumenti di monitoraggio remoto. Le autorità competenti sono tenute a informare gli operatori interessati delle ispezioni e ad attuare un processo di comunicazione chiaro e trasparente, ma in alcuni casi le ispezioni possono essere effettuate senza preavviso, soprattutto in situazioni che richiedano un controllo immediato.
Le ispezioni, quindi, devono essere effettuate in modo non discriminatorio, proporzionato e tempestivo, tenendo conto delle specificità di ciascun settore e delle dimensioni degli operatori. Inoltre, le autorità competenti devono cooperare con le altre autorità nazionali e, quando necessario, con le autorità di altri Stati membri, al fine di garantire che le ispezioni siano condotte in modo efficace e uniforme.
Potere di intervento delle autorità competenti
Le autorità competenti devono avere un ampio potere di intervento in caso di violazioni delle disposizioni stabilite dalla NIS2. Tra i poteri che possono essere attribuiti alle autorità, si trovano:
Accesso ai dati e ai sistemi informativi: le autorità hanno la possibilità di richiedere l'accesso completo ai sistemi informativi degli operatori per verificarne la sicurezza e la conformità. Ciò include l'accesso a tutte le informazioni necessarie per eseguire una valutazione adeguata delle misure di sicurezza implementate.
Richiesta di documentazione: gli operatori possono essere obbligati a fornire documenti, report e altre informazioni relative alle misure di sicurezza adottate. Questo permette alle autorità di esaminare le politiche e le pratiche di gestione della sicurezza.
Ispezioni fisiche: le autorità possono effettuare ispezioni fisiche presso i siti degli operatori, per garantire che le misure di sicurezza non siano solo teoriche ma effettivamente implementate nei luoghi dove i sistemi critici sono gestiti.
Controllo dei contratti con i fornitori terzi: le ispezioni possono estendersi anche ai contratti tra gli operatori e i fornitori terzi, in quanto questi ultimi possono rappresentare un canale di vulnerabilità se non adeguatamente controllati.
Commentaires